Art. 2.
(Rappresentanza giovanile).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è riconosciuto un organo con funzioni di rappresentanza degli interessi dei giovani, riconosciuto ufficialmente dallo European Youth Forum.
      2. L'organo rappresentativo di cui al comma 1, costituito su basi democratiche e indipendente dagli organi di Governo, mantiene rapporti di collaborazione con il Governo e il Parlamento, nonché con le altre organizzazioni o istituzioni sociali ed economiche del Paese. Tale organo provvede altresì ad avanzare proposte e

 

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a predisporre interventi in merito alle politiche giovanili, esprimendo pareri non vincolanti su interventi normativi nazionali, regionali e locali nonché sui disegni di legge d'iniziativa del Governo riguardanti a diverso titolo le politiche giovanili.